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Gli ecobonus 2018

18/04/2018

Sono disponibili on line sul sito  http://www.acs.enea.it  le principali novità introdotte con la Legge 27.12.2017 n.205) in tema di agevolazioni per l’efficienza energetica – i cosiddetti ‘ecobonus’ – e le misure confermate.  Il portale ENEA per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, conclusi dopo il 1° gennaio 2018, sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. L'eventuale deroga rispetto alla scadenza di tre mesi dalla data di chiusura dei lavori per l’invio verrà comunicata non appena possibile. Per ulteriori informazioni sugli ecobonus, introdotti o confermati, con la Legge di Bilancio 27.12.2017 n.205, è disponibile il sito  http://www.acs.enea.it  . E’ inoltre attesa a breve la  pubblicazione di uno o più decreti sugli  aspetti tecnici, procedurali e di controllo, a seguito dei quali verranno resi disponibili i  vademecum  relativi ai singoli interventi,   il materiale tecnico-informativo e verrà aggiornato il sito per la trasmissioni dei dati 2018.

A livello di agevolazioni restano confermate:

al 65%  l’aliquota per:

    • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
    • pompe di calore,
    • sistemi di building automation,
    • collettori solari per produzione di acqua calda,
    • scaldacqua a pompa di calore,
    • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

    • gli interventi di tipo condominiale

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla  riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%.  Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%.  Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50%  per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65%  se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti  appartenenti alle classi V,  VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.